Molti di noi pensano a come sarebbe bello poter lavorare da casa con tutte le comodità che non abbiamo sul posto di lavoro; oggi questo è possibile grazie allo smart working ( artt. 18-23 L. 81/2017).
Il c.d. smart working o lavoro agile rappresenta una particolare forma di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato finalizzato a favorire una maggiore flessibilità sia in termini di orari sia in termini di spazi, nonché la possibilità di gestire meglio il proprio tempo e migliorare l’equilibrio tra la vita lavorativa e quella privata.
Caratteristiche dello smart working
La caratteristica principale dello smart working è infatti rappresentata dalla possibilità di svolgere la prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali e senza precisi vincoli di orario.
Per ricorrere allo smart working il datore di lavoro e il lavoratore firmano un accordo con il quale definiscono le modalità di esecuzione della prestazione.
Lo smart working quindi non è una tipologia contrattuale perciò prima di stipulare l’accordo deve già sussistere tra le parti un rapporto di lavoro subordinato che può essere a tempo determinato o indeterminato. L’accordo può essere stipulato al momento dell’istaurazione del rapporto di lavoro o in un momento successivo.
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Gestione del rapporto di lavoro
L’accordo per lo smart working deve risultare da atto scritto, può essere a tempo determinato o indeterminato e deve regolamentare i seguenti aspetti:
- luogo di lavoro, specificando se la prestazione verrà svolta in parte nei locali aziendali e in parte all’esterno;
- orario di lavoro che non deve avere vincoli precisi ma in ogni caso non deve superare i limiti di orario previsti dalla legge e dai CCNL;
- strumenti utilizzabili dal lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per lo svolgimento della prestazione;
- modalità di esercizio del potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
- tempi di riposo del lavoratore;
- trattamento economico, che non può essere inferiore a quello applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni all’interno dell’azienda.
L’accordo dovrà essere trasmesso ai Servizi per l’impiego attraverso un’apposita piattaforma sul portale del Ministero del Lavoro.
Come per tutte le tipologie di rapporto di lavoro anche nello smart working il dipendente riceve mensilmente il prospetto paga. Se sei un datore di lavoro magari puoi anche servirti delle nuove soluzioni cloud per gestire tutto dal proprio pc come ad esempio questo servizio, molto valido, di busta paga on line.
La sicurezza nello svolgimento dello smart working
Anche ai lavoratori che svolgono la propria attività al di fuori dei locali aziendali deve essere garantita la tutela della salute e della sicurezza, la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché il buon funzionamento degli strumenti tecnologici che gli vengono assegnati per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
L’art. 23 L. 81/2017 ha precisato che la tutela contro gli infortuni è assicurata se gli stessi si verificano all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dalle parti a causa di un rischio connesso alla prestazione lavorativa. In più la tutela si estende anche agli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione, nei limiti previsti in generale per gli infortuni “in itinere”.
Modalità di recesso dall’accordo
L’ art. 19 L.81/2017 disciplina la possibilità delle parti di recedere dall’accordo con modalità differenti:
- se l’accordo è a tempo indeterminato, le parti possono recedere rispettando un preavviso minimo di 30 giorni, con esclusione delle ipotesi di recesso per giustificato motivo oggettivo;
- se l’accordo è a tempo determinato, il recesso prima della scadenza del termine è possibile solo in presenza di un giustificato motivo oggettivo.
In caso di recesso dall’accordo il rapporto di lavoro continua secondo le modalità ordinarie definite dal contratto di lavoro.